Contributo pari al 75% delle spese ammissibili da € 15.000,00 a € 200.000,00 !

A chi è rivolto ?

Strutture Alberghiere

art. 16 della Legge regionale 10 luglio 2017 , n. 8 “Legislazione turistica regionale”

  • alberghi;
  • alberghi diffusi;
  • villaggi-albergo.

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Strutture Extralberghiere

art. 16 della Legge regionale 10 luglio 2017 , n. 8 “Legislazione turistica regionale”

  • bed and breakfast;
  • agriturismo
  • affittacamere;
  • case e appartamenti per vacanze;
  • country house.

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Quali sono le spese ammissibili ?

Precisiamo che sono ammissibili a Contributo i Progetti di investimento che presentano Spese Ammissibili per un importo non inferiore ad euro 15.000,00. Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto è pari ad € 200.000,00 e sarà determinato su un importo di Spese Ammissibili tra quelle sotto indicate anche a fronte di un Progetto di investimento di importo maggiore.

  • Spese per opere edili, murarie e impiantistiche sulle strutture immobiliari a condizione che siano immediatamente cantierabili al momento di presentazione della Domanda.

  • spese per l’acquisto di dotazioni informatiche, hardware, software e relative licenze d’uso, servizi di cloud computing, per il miglioramento e sviluppo di siti web aziendali multilingua, potenziamento di piattaforme B2C, e-commerce;

  • spese per opere edili, murarie e impiantistiche relative alle strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell’attività (es. palestre, piscine, centri benessere, aree giochi, rimesse per bici) nonché alle aree verdi delle strutture stesse;
  • spese per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture e arredi comprese le relative spese di montaggio e allacciamento;
  • Interventi di promo-commercializzazione della struttura (nel limite massimo del 10% del valore del progetto).
Le domande di ammissione sono ammesse dal 28/04/2021 ore 10.00 => al 30/06/2021 ore 12.00
Scadenza per l'invio della domanda
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Quali invece le spese escluse ?

  • Sostenute per “interventi di nuova costruzione” di cui alla lett. e) dell’art. 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 o per altre opere murarie diverse da quelle espresse nelle sopracitate spese ammissibili.

  • sostenute per interventi diversi da quelli indicati al precedente articolo 4;
  • effettuate in data pari o anteriore al 01 gennaio 2021 e in data successiva al termine fissato per la conclusione del progetto;
  • effettuate e/o fatturate all’impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell’impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
  • effettuate e/o fatturate da società con rapporti di partecipazione al capitale sociale dell’impresa stessa;
  • effettuate e/o fatturate da società nelle quali i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell’impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado, siano presenti nella compagine sociale o rivestano la qualifica di amministratori;
  • relative a consulenze ordinarie, legali, contabili, fiscali, e simili comprese le spese relative alle attività di progettazione, direzione lavori e collaudi,
  • relative a imposte e tasse, interessi passivi, spese notarili, concessioni, collaudi ed oneri accessori (spese di trasporto, spese bancarie ecc.);
  • amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi periodici e/o legati al normale funzionamento delle imprese beneficiarie;
  • per adeguamento ad obblighi di legge;
  • di ordinaria manutenzione secondo la definizione di cui al T.U. dell’Edilizia – DPR 380/2001;
  • di restauro, secondo la definizione di cui al TU dell’Edilizia – DPR 380/2001;
  • non afferenti la sede operativa oggetto di intervento;
  • i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra impresa beneficiaria e fornitore;
  • qualsiasi forma di auto fatturazione;
  • regolate con modalità diverse da quelle previste al successivo art.14, comma 1, lett. b) e c);
  • pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti.
  • Non è ammissibile l’acquisto di:
    • beni usati e/o in leasing;
    • beni non strettamente necessari alla realizzazione del progetto o all’esercizio dell’attività di impresa;
    • mezzi di trasporto di qualsiasi tipo targati e/o immatricolati (es. moto, scooter, auto, barche, etc,)
    • l’acquisto di immobili o di terreni, anche tramite operazioni di locazione finanziaria immobiliare;
    • l’acquisto di beni facilmente deperibili (biancheria da tavolo, da bagno, da letto, stoviglie, utensili per cucina);
    • le spese di personale nonché quelle per il suo addestramento e la sua formazione;
    • le spese relative al pagamento dell’I.V.A., se recuperabile, e per il pagamento di tasse e imposte;
    • le spese per l’acquisto di beni e materiali di consumo;
    • le spese relative a controversie, ricorsi, recupero crediti;
    • le spese per il pagamento di interessi debitori;
    • le spese per il pagamento di assicurazioni per perdite o oneri futuri;
    • le spese relative a rendite da capitale;
    • le spese per il pagamento di debiti e commissioni su debiti;
    • le spese di spedizione, viaggio, trasporto, vitto, alloggio;
    • le spese in auto-fatturazione o per lavori in economia.

Tempistiche di realizzazione ?

Il progetto deve essere realizzato entro il 28 febbraio 2022 con una proroga al massimo di 1 mese, a meno di eventi legati a calamità naturali (in questo il periodo massimo sarà stabilito da Sviluppoumbria).

Come funziona la graduatoria ?

Importante sapere che la graduatoria segue l’ordine cronologico della presentazione delle domande.

Verrà avviata un’istruttoria formale che attesterà:

  1. la ricevibilità della domanda (invio nei termini previsti dal Bando, completezza e regolarità);
  2. l’ammissibilità della domanda (presenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando per le imprese
    beneficiarie);
  3. la verifica della Regolarità Contributiva (Durc);
  4. il rispetto della normativa antimafia, e, quindi, la mancata di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e smi.

Per le domande risultate ammissibili si procederà con l’assegnazione di un puneggio di merito fino ad un massimo di 100 punti.

Fonti e documentazione dal sito ufficiale sviluppoumbria.it

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